La tutela della maternità e dell’unità familiare, valori costituzionalmente garantiti, in determinate situazioni e condizioni devono prevalere sulle esigenze di servizio della Pubblica Amministrazione. Lo ha stabilito un’ordinanza emessa nei giorni scorsi Tribunale di Milano, che ha accolto il ricorso di una dipendente, madre di un minore di tre anni, cui era stata rigettata la richiesta di essere assegnata temporaneamente presso la sede di servizio ubicata nella provincia o regione nella quale l’altro genitore esercita la propria attività lavorativa.
Ai sensi dell’art. 42 bis d.lgs 151/2001, tale richiesta presuppone che il genitore abbia figli minori fino a tre anni, che vi sia la sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva presso la sede richiesta nonché l’assenso delle amministrazioni di provenienza e destinazione.
Nel caso esaminato dal Tribunale di Milano, l’amministrazione di provenienza aveva rigettato la richiesta della dipendente per asserita carenza di organico. Nell’accogliere il ricorso il Tribunale ha chiarito come l’amministrazione, nell’enunciare il motivo di diniego, si sia limitata a generiche affermazioni di principio, “senza dimostrare assunti ed enunciati giuridici e fattuali tali da fondare il rigetto della domanda”.
Pertanto, quando l’Amministrazione di provenienza non è in grado di motivare il proprio dissenso, dimostrando se e in che termini l’accoglimento della domanda della dipendente comporti per l’ufficio di appartenenza un effettivo e irrimediabile disagio, la tutela della maternità e dell’unità familiare devono essere privilegiati.
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