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Telemarketing selvaggio addio: finalmente è legge lo stop alle telefonate per fini commerciali e di marketing – di Chiara Vannoni e Monica Serra, 12 gennaio 2018

22.03.2021 | Pubblicazioni

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Uno degli ultimi atti di questa legislatura, passato quasi sotto silenzio è stato l’approvazione di una legge, ora in attesa di pubblicazione, a tutela e salvaguardia del consumatore in tema di telemarketing.

Le novità introdotte sono tre: l’ampliamento del Registro Pubblico delle Opposizioni alle utenze cellulari, i prefissi “anti-scocciatori”, e il divieto di compositori automatici di numerazioni telefoniche.

 

Con la moltiplicazione delle utenze telefoniche, fisse e mobili, ogni mese ciascuno di noi riceve decine di telefonate per fini promozionali, di vendita o di sondaggio: salvo pochi casi, si tratta di contatti estremamente invadenti ed in genere indesiderati e, nonostante tutti chiediamo sempre all’addetto al call center di essere eliminato dall’elenco, nel giro di qualche mese il problema si ripresenta nello stesso modo.

Solo in alcuni casi i call center utilizzano per il contatto un “numero privato”, che non compare quindi sul display del nostro apparecchio: in questo caso può sorgere dunque il sospetto che si tratti di telemarketing e, quindi, si evita di rispondere.

Nella maggior parte dei casi i call center utilizzano utenze fisse o cellulari comuni, dunque assolutamente indistinguibili, così da aumentare le chance di risposta.

Il consumatore non aveva, quindi, strumenti efficaci per poter contrastare la moltiplicazione di chiamate invasive, insistenti e indesiderate.

Ebbene, la tutela del consumatore contro questo tipo di abusi è ora rafforzata dalle “Nuove disposizioni in materia di iscrizione e funzionamento del registro delle opposizioni e istituzione di prefissi nazionali per le chiamate telefoniche a scopo statistico, promozionale e di ricerche di mercato”, di recente approvazione dai due rami del Parlamento e in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Le novità introdotte sono tre: l’ampliamento del Registro Pubblico delle Opposizioni alle utenze cellulari, i prefissi “anti-scocciatori”, e il divieto di compositori automatici di numerazioni telefoniche.

Vediamole una per una.

Il Registro pubblico delle Opposizioni.

Con l’entrata in vigore della legge, tutti coloro che vogliono evitare il telemarketing potranno iscrivere anche le proprie utenze telefoniche mobili (il numero di cellulare) al Registro Pubblico delle Opposizioni (già istituito con il d.P.R. 178/2010), mettendosi così al riparo dalle telefonate indesiderate (art. 1, comma 2).

Il Registro Pubblico delle Opposizioni era già istituito con riferimento però ai soli numeri di telefono fisso: la nuova norma estende l’utilizzo del Registro anche ai numeri di cellulare, con la conseguenza che il consumatore potrà proteggere anche tale utenza da tutte le forme di telemarketing indesiderato, di vendita diretta, nonché ricerche di mercato e statistiche e comunicazione commerciale.

Non solo, ma l’iscrizione al registro avrà effetto retroattivo, revocando quindi tutti i consensi eventualmente dati in precedenza rispetto a questo tipo di comunicazioni; inoltre, gli utenti che hanno negato il consenso all’inserimento delle proprie utenze nei registri pubblici saranno automaticamente inseriti anche nel Registro delle Opposizioni.

I prefissi “anti-scocciatori”.

Le novità non riguardano solo il fronte utenti, ma anche il fronte operatori e in particolare operano sulla riconoscibilità dei numeri che i call center potranno utilizzare per le attività di telemarketing.

Ai sensi della nuova legge i centralini dovranno infatti adottare uno specifico prefisso, diverso a seconda che si tratti di chiamate per fini commerciali o di indagini statistiche.

In questo modo ai non iscritti al Registro delle Opposizioni sarò comunque data la libertà di decidere se rispondere o meno alle telefonate, potendole riconoscere in anticipo. I prefissi obbligatori, ben riconoscibili, saranno individuati dall’Autorità delle comunicazioni entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge.

Altra novità sul fronte numerazione degli operatori riguarda anche la possibilità (per l’utente) di richiamare il numero da cui si è ricevuta una chiamata: se fino ad oggi, infatti, non è stato possibile richiamare i numeri utilizzati dai call center, dall’entrata in vigore della legge questi saranno veri e propri “numeri richiamabili” (con il relativo costo a carico del consumatore).

Il divieto dei compositori automatici.

Infine, l’ultima misura introdotta a tutela del consumatore è quella del divieto di utilizzo dei c.d. “compositori automatici”.

Fino ad oggi infatti l’escamotage utilizzato dai call center per intercettare quanti più numeri telefonici possibili, anche al di fuori degli elenchi pubblici, è stato quello di utilizzo dei compositori automatici, ma dall’entrata in vigore della legge questi saranno vietati e in caso di inottemperanza gli operatori potranno essere sanzionati con misure che vanno dalla sospensione temporanea alla revoca della licenza (art. 1, commi 10 e 14)

Di fatto, quindi, ciascun call center sarà tenuto a utilizzare per i propri scopi solo le numerazioni contenute nei pubblici elenchi e che non siano state iscritte al Registro delle Opposizioni.

Inoltre, la previsione di sanzioni specifiche in caso di violazione del divieto porta a ritenere che, diversamente da quanto avvenuto finora, la nuova normativa possa effettivamente porsi quale deterrente rispetto alle forme più aggressive ed invasive di telemarketing.

Come iscriversi al Registro, e quali gli effetti pratici?

Le modalità di iscrizione sono varie, per poter raggiungere ed essere fruite da una più ampia platea di interessati: in sintesi, sarà necessario avanzare una specifica richiesta in modo che l’utenza venga inserita nel Registro, che gli operatori devono periodicamente acquisire per aggiornare i dati in loro possesso. L’adesione potrà comunque essere revocata in ogni momento ed eventualmente anche per periodi di tempo definiti o rispetto solamente ad alcuni soggetti.

Le modalità di iscrizione al registro sono diverse:

  • Via internet, sul sito del Registro delle Opposizioni;
  • Per telefono, tramite il call center dedicato al numero verde 800.265.265;
  • fax, al numero 06.54224822;
  • email, all’indirizzo abbonati.rpo@fub.it;
  • con lettera raccomandata, all’indirizzo “Gestore del Registro Pubblico delle Opposizioni – ABBONATI”, Ufficio Roma Nomentano, Casella Postale 7211, 00162 Roma (RM).

Dal momento dell’iscrizione delle utenze telefoniche al Registro delle Opposizioni saranno automaticamente revocati tutti i consensi precedentemente espressi con qualsiasi mezzo, forma o oggetto, sia per le numerazioni fisse che mobili.

Gli unici casi in cui questa legge potrà essere derogata saranno quelli relativi ai servizi di telemarketing «prestati nell’ambito di specifici rapporti contrattuali in essere, ovvero cessati da non più di trenta giorni aventi a oggetto la fornitura di beni o servizi, per i quali è comunque assicurata, con procedure semplificate, la facoltà di revoca»; i consensi conferiti successivamente all’entrata in vigore del Registro saranno invece pienamente validi (art. 1, comma 5 e 6).

Inoltre, la legge vieta anche il trasferimento, la diffusione e la comunicazione a terzi dei dati personali, per fini pubblicitari o per ricerche di mercato, da parte del titolare del trattamento che li aveva originariamente acquisiti (art. 1, comma 7).

Nel caso in cui il titolare del trattamento dovesse cedere a terzi i dati relativi alle utenze telefoniche, dovrà comunicare tale passaggio agli interessati. Anche in questo caso, il non rispetto di tale divieto comporterà l’applicazione di sanzioni amministrative, fino alla sospensione o alla revoca dell’autorizzazione all’attività di telemarketing (art. 1, commi 8 e 9).

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