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Riflessioni sul Jobs act e, in particolare, sul c.d. “Contratto a tutele crescenti”

19.03.2021 | Pubblicazioni

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di Carlo A. Facile, febbraio 2015

La legge di delega n. 183/2014 attribuisce al Governo il potere di intervenire “in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell’attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro”.

Il c.d. mercato del lavoro, il sistema delle provvidenze sociali di sostegno al reddito e le politiche definite attive di ricerca dell’occupazione si confermano, in effetti, argomenti centrali di politica economica e sociale avendo ben presente che tema minimo, ma cardine, della situazione nazionale è proprio l’esigenza di aumentare non solo il livello quantitativo dell’occupazione, ma anche quello qualitativo; infatti, appare fondamentale l’affidamento che le persone possono riporre nel loro impiego, al fine di promuovere se stesse professionalmente e garantire la propria sussistenza e quella delle loro famiglie su di un orizzonte di medio e lungo termine, producendo così ricadute positive su tutto l’organismo economico del Paese.

L’ampia area di intervento concessa all’Esecutivo viene ripartita nei diversi commi che compongono l’unico articolo della Legge, delimitando l’ambito della delega per ciascun aspetto normativo da affrontare.

Ad oggi (data invio articolo 18 febbraio 2015) gli schemi di decreti delegati elaborati riguardano la c.d. nuova ASpI e la disciplina dei licenziamenti per i neoassunti, sui quali ultimi, ovviamente, si è concentrato il dibattito pubblico e tecnico giuridico/economico e la cui fonte si rinviene nel comma settimo della Legge Delega che afferma testualmente: “scopo di rafforzare le opportunità di ingresso nel mondo del lavoro da parte di coloro che sono in cerca di occupazione” prevedendo espressamente per le nuove assunzioni l’introduzione “del contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti in relazione all’anzianità di servizio, escludendo per i licenziamenti economici la possibilità della reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, prevedendo un indennizzo economico certo e crescente con l’anzianità di servizio e limitando il diritto alla reintegrazione ai licenziamenti nulli e discriminatori e a specifiche fattispecie di licenziamento disciplinare ingiustificato, nonché prevedendo termini certi per l’impugnazione del licenziamento”.

Il prodotto della delega in esame è un decreto legislativo di dodici articoli, il cui schema è accompagnato da una relazione tecnica che rende palesi i pregiudizi (più che la visione) politico-economici (e finanche gli equivoci) che stanno dietro all’opera governativa, evidenziandone contraddizioni e limiti rispetto agli effetti dichiaratamente perseguiti.

Infatti, l’analisi ministeriale premette che l’intervento è inteso “a realizzare un mercato del lavoro inclusivo e dinamico, in grado di contribuire alla creazione di occupazione, in quantità e qualità”. Appare però opinabile che per “favorire l’instaurazione dirapporti lavoro più stabili” … “la strategia di fondo è di rendere più flessibile la disciplina del rapporto di lavoro, partendo dalla riduzione dei “costi” legati al licenziamento, in modo da attenuare il dualismo del mercato del lavoro e superare progressivamente la differenza fra lavoratori garantiti e lavoratori meno garantiti”.

Comparando svantaggi e vantaggi per i destinatari della nuova normativa, l’Esecutivo afferma – non senza superficialità di analisi e in modo apodittico – che “gli svantaggi per i lavoratori assunti con il nuovo contratto a tutele crescenti consistono nella riduzione delle ipotesi in cui è garantita la c.d. tutela reale in caso di licenziamento ingiustificato. I vantaggi sono costituiti dall’aumento delle possibilità di essere assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato”.

Si sostiene, inoltre, che “l’intervento in esame tramite l’alleggerimento degli oneri a carico delle imprese può generare nuove opportunità di lavoro e recuperare livelli di competitività contribuendo in modo sostanziale alla ripresa economica”.

Con riferimento alla copertura finanziaria della norma delegata, il Governo afferma che il minor gettito IRPEF derivante dalle possibili conciliazioni proposte dai datori di lavoro al dipendente licenziando, caratterizzate appunto dalla non imponibilità delle somme offerte, sarà coperto da una corrispondente riduzione della dotazione del fondo, istituito con la Legge di stabilità 2015, destinato peraltro proprio favorire l’attuazione dei nuovi provvedimenti riferibili alla Legge Delega.

I passaggi della relazione tecnica che sono stati sopra richiamati tradiscono, forse, un fondamentale errore di prospettiva del Governo soprattutto dove si parla di “costi” e “oneri” per i licenziamenti dichiarati illegittimi.

Gli accennati “costi” altro non sono, secondo una più corretta semantica, che sanzioni per violazioni di legge (eventualmente) commesse dai datori di lavoro in danno dei loro dipendenti.

La dichiarata volontà governativa di voler ridurre i costi, pertanto, altro non è che il voler indebolire l’apparato sanzionatorio che, di per sé, si attiva solo a seguito dell’intervento giurisdizionale e che, quindi, non è computabile quale onere intrinseco a un qualsiasi licenziamento che – se operato secondo i criteri di legge – non sarà mai sanzionato né oneroso.

Analogamente, non emerge con chiarezza prospettica perché la – pur ammessa e non concessa – decisione di ridurre i costi (vale a dire le sanzioni) per i datori di lavoro, favorisca la stabilità dei rapporti di lavoro dato che se sembrerebbe più immediato ritenere che un rapporto a tempo indeterminato risolvibile a minor prezzo sia più soggetto ad essere sacrificato sull’altare dell’auspicata flessibilità (altro concetto caro al legislatore delegato, circa il quale pure si fatica a vedere il collegamento con la stabilità).

In altri termini, un datore di lavoro che si troverà in organico un lavoratore ancora protetto dall’attuale sistema di tutele e un neo assunto, potendo scegliere procederà a licenziare il secondo disattendendo il principio di stabilità dell’impiego – nato sotto il nuovo regime – perseguito dal Governo.

In definitiva, si chiarisce così che i vantaggi per i lavoratori che la relazione tecnica individua nelle aumentate possibilità di essere assunti a tempo indeterminato, deriverebbero dalle maggiori possibilità di essere licenziati a poco prezzo.

Tratteggiate le questioni politiche retrostanti l’intervento normativo, non si possono che ribadire le perplessità di ordine tecnico e giuridico sulle norme deputate a disciplinare i rapporti di lavoro di nuova instaurazione.

Appare difficile impostare una discussione in termini oggettivi circa la congruità o meno degli indennizzi economici previsti dal Governo e che caratterizzerebbero, essi solo, l’aspetto crescente delle tutele.

Più sostanziale, invece, è censurare la decisione di non prevedere la reintegrazione del lavoratore per il caso di manifesta insussistenza del giustificato motivo oggettivo addotto dal datore di lavoro; infatti, la manifesta insussistenza è un fatto oggettivabile nell’ambito dell’accertamento giudiziale (il motivo c’è o non c’è), che non espone il datore di lavoro a un sindacato di merito circa le sue scelte imprenditoriali.

In questo caso, la reintegrazione è un effettivo deterrente contro l’arbitrio dell’imprenditore, senza del quale si potrà dare luogo a infondati licenziamenti per ragioni economiche indennizzabili – se del caso – a “costo” contenuto (secondo la terminologia ministeriale).

Agevolare in via di fatto i licenziamenti motivati da ragioni economiche insussistenti, rende superfluo predisporre un apparato sanzionatorio per i casi di licenziamenti disciplinari: perché un datore di lavoro dovrebbe portare a compimento un iterprocedurale ai sensi dell’art. 7 St. Lav., esponendosi al rischio di plurime censure da parte del lavoratore? Costerà meno, in termini di tempo e denaro, licenziare secondo motivi economici infondati.

In ogni caso, proprio la nuova disciplina sanzionatoria per i casi di illegittimo licenziamento disciplinare, si manifesta punitiva – più che altro – nei confronti dei prestatori di lavoro, nonché tendenzialmente contraria ai principali generali dell’ordinamento.

Infatti, si prevede un’inversione dell’onere della prova secondo il quale dovrà essere il lavoratore a dimostrare che innocente rispetto ai fatti contestatigli e al Giudice adito è espressamente vietato di compiere un giudizio di proporzionalità tra l’addebito disciplinare e il licenziamento eventualmente comminato.

Dal piano meramente contrattuale del rapporto di lavoro, si passa in questo caso al piano della dignità del lavoratore, che si trova ad essere assoggettato in maniera ancora più manifesta al libero arbitrio dell’imprenditore.

In definitiva, l’intervento legislativo agisce non solo sugli aspetti quantitativi dei rimedi risarcitori, ma soprattutto sul piano dei principi disarmando di fatto il lavoratore di quegli strumenti che lo tutelavano da possibili comportamenti vessatori e/o ritorsivi da parte dei datori di lavoro e che, al contrario, non limitavano le possibilità dell’imprenditore di procedere con le operazioni ordinarie o straordinarie di riorganizzazione dell’impresa.

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