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Le collaborazioni coordinate e continuative prive di specifico progetto: conseguenze sul rapporto

17.03.2021 | Pubblicazioni

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di Orsola Razzolini e Annalisa Rosiello, febbraio 2011

L’orientamento della presunzione relativa

Per un primo orientamento, inaugurato dalla sentenza del Tribunale di Torino del 5 aprile 2005, la norma in parola introdurrebbe una presunzione di subordinazione di carattere solo relativo. Questa soluzione interpretativa si fonda sull’argomento per cui attribuire all’art. 69, comma 1, il significato di presunzione assoluta si porrebbe in insanabile contrasto con il cosiddetto principio dell’indisponibilità del tipo della subordinazione, affermato dalla Corte Costituzionale.

In una successiva sentenza, sempre dello stesso Tribunale di Torino, 5 aprile 2005 (in Riv. it. dir. lav., 2005, II, 849 ss.), l’esigenza di interpretare l’art. 69, comma 1, nel senso di una presunzione solo relativa di subordinazione, viene giustificata attraverso un ulteriore argomento. Attribuire alla norma in parola il carattere di presunzione assoluta, significherebbe considerarla una sorta di sanzione che trova applicazione a prescindere «da ogni effettivo accertamento, con lesione del diritto di difesa “dal momento che preclude all’interessato ogni possibilità di provare circostanze che attengono alla propria effettiva condotta e che pertanto sono in grado di incidere sull’entità della sanzione”».

Quest’opzione interpretativa trova ulteriore sostegno nelle Circolari del Ministero del Lavoro e, in particolare, nella Circolare n. 1 del 2004, dove si afferma espressamente la natura di presunzione relativa dell’art. 69, comma 1, che può essere superata «qualora il committente fornisca in giudizio prova della esistenza di un rapporto di lavoro effettivamente autonomo». La soluzione del Ministero del Lavoro si fonda, più che sull’esigenza di non porsi in contrasto con il cosiddetto principio dell’indisponibilità del tipo della subordinazione o con il diritto costituzionale alla difesa, sulla avvertita necessità di salvaguardare l’ambito applicativo del contratto d’opera (art. 2222 c.c.), di cui «la fattispecie dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa nella modalità a progetto (…) non ha certo comportato l’abrogazione».

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