IL RECESSO DEL LAVORATORE DAL CONTRATTO DI LAVORO.
LE NOVITÀ DELLA L. 92/2012 E LA PERMANENZA DI CRITICITÀ.
di Chiara VANNONI, avvocato Giuslavorista in Milano.
Come noto, il contratto di lavoro prevede, al pari di ogni rapporto economico tra due parti contrapposte, la possibilità per entrambe di recedere dal contratto, nel rispetto di talune previsioni. Nell’ambito specifico del rapporto di lavoro, il recesso del lavoratore è individuato sotto il nome di “dimissioni”, che è appunto la manifestazione della volontà del lavoratore di “lasciare l’incarico”. Alle dimissioni è infatti contrapposto il licenziamento, che è invece, naturalmente, l’atto con cui il datore di lavoro recede dal rapporto.