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Rassegna giurisprudenziale 7 giugno 2017, a cura di Monica Serra

12.03.2021 | News

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– DISCRIMINAZIONE DELLA LAVORATRICE MADRE –

Tribunale di Siracusa, 10 maggio 2017

Il Tribunale si Siracusa ha dichiarato discriminatoria nei confronti delle lavoratrici in gravidanza la clausola del contratto collettivo che non equipara il congedo di maternità all’effettivo lavoro.

Il caso in esame trae origine dal caso di una lavoratrice che, nell’ambito di un trasferimento collettivo, aveva ritenuto discriminatoria la condotta della società che aveva disposto il suo trasferimento sulla base di una graduatoria stilata tenendo conto solo delle ore effettivamente lavorate, come previsto da apposita clausola del CCNL.

Tuttavia, posto che la lavoratrice aveva fruito di un periodo di congedo per maternità e nel periodo di riferimento aveva lavorato un numero ridotto di ore, questa clausola l’aveva fortemente svantaggiata.

In esito, il Giudice ha ritenuto la disposizione del contratto collettivo discriminatoria.

– LICENZIAMENTO DISCIPLINARE –

Tribunale di Bari, 2 maggio 2017 (ordinanza)

La mancanza dell’intenzionalità nella condotta contesta e posta a base del licenziamento comporta l’insussistenza del fatto contestato.

Nel caso in esame la lavoratrice veniva licenziata in quanto le veniva contestata la sottrazione di un bene aziendale.

Il Giudice, nel corso del giudizio, non ha ritenuto dimostrata in giudizio l’intenzionalità della condotta. Stante le mancanza di precedenti disciplinari, e le ottime valutazioni sulla prestazione ricevuta nel corso di tanti anni di lavoro, il Tribunale di Bari non ha ritenuto leso il vincolo fiduciario. Per questo motivo il fatto contestato è stato ritenuto insussistente, con conseguente ordine di reintegrazione nel posto di lavoro.

– TRASFERIMENTO DEL CAREGIVER –

Corte di Cassazione, sentenza 19 maggio 2017 n. 12729

Con questa sentenza la Corte di Cassazione si è pronunciata sul trasferimento del lavoratore che assiste un familiare con disabilità.

In particolare, una tecnica di radiologia dipendente AUSL aveva impugnato il proprio trasferimento presso un’altra sede disposto in ragione della soppressione del posto, adducendo la propria inamovibilità per assistere un familiare disabile.

La Corte, rifacendosi ai precedenti di cui alle sentenze SS.UU. n. 1610272009 e n. 9201/2012 della sezione Lavoro, ha ribadito che vi è un diritto al mantenimento della sede di origine anche quando l’inabilità sia stata definita non grave. Tuttavia, vi è pure un bilanciamento degli interessi opposti, cui l’inamovibilità deve cedere quando vi siano esigenze aziendali effettive, urgenti e insuscettibili di essere diversamente soddisfatte.

– LICENZIAMENTO PER GIUSTIFICATO MOTIVO OGGETTIVO –

Corte di Cassazione, sentenza 26 maggio 2017 n. 13379

Ancora una volta la Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi in merito all’obbligo di repechage.

In particolare, la Corte si è pronunciata sul licenziamento per giustificato motivo oggettivo di un lavoratore che, oltre a svolgere le mansioni effettivamente soppresse e dalla cui soppressione derivava il licenziamento, svolgeva anche mansioni inferiori a queste.

Di conseguenza, e in ragione della normale esigibilità, anche in costanza di rapporto di lavoro, di mansioni inferiori, la Corte ha ritenuto priva di fondamento la prospettazione datoriale secondo la quale non vi sarebbe stata la possibilità di ricollocare il lavoratore sullo svolgimento di mansioni inferiori.

Corte di Cassazione, sentenza 24 maggio 2017 n. 13015

Con questa sentenza la Corte di Cassazione ha definito i limiti entro cui deve soggiacere la giustificazione addotta in caso di licenziamento per motivi oggettivi.

Nel caso di un dipendente licenziato per motivo oggettivo nonostante il bilancio della società fosse positivo, la Corte ha ribadito che il giustificato motivo oggettivo di licenziamento può anche consistere in una diversa ripartizione dei compiti tra il personale (tale da condurre all’esubero di una posizione di lavoro) e attuata al fine di una più redditizia e razionale gestione aziendale, purchè sia motivo fondante del licenziamento e non ne sia mero risultato.

Ciò nonostante, nel riassetto dell’impresa l’imprenditore può ricercare un aumento del proprio profitto sì mediante una riduzione del costo del lavoro, ma con il limite che il licenziamento conseguente non sia unicamente finalizzato all’assunzione di un altro dipendente meno costoso.

– CESSIONE DI AZIENDA –

Corte di Cassazione, sentenza 23 maggio 2017 n. 12919

Nel caso di cessione di azienda il fatto che il lavoratore non si presenti presso la cessionaria non osta alla prosecuzione del rapporto di lavoro.

Infatti, nel caso di un dipendente la cui opposizione al trasferimento presso l’impresa cessionaria dell’azienda era stato interpretato come rifiuto alla prosecuzione del rapporto di lavoro, la Corte ha ripercorso la disciplina interna e comunitaria in materia e ha ricordato che nel caso di trasferimento di azienda o di un suo ramo la prosecuzione del rapporto di lavoro presso la cessionaria è un effetto automatico e non rifiutabile né dal lavoratore né dall’impresa, ferma la possibilità di entrambi di risolvere successivamente e ritualmente il rapporto di lavoro.

– BENESSERE AZIENDALE: UNA NUOVA APP RILEVA LA FELICITA’ DEI LAVORATORI –

A fine 2016 ha visto la luce una nuova applicazione che monitora in tempo reale lo stato di felicità e soddisfazione dei dipendenti, fornendone un feedback al datore di lavoro.

L’applicazione, che si chiama “GefarApp”, è stata creata, appunto, dalla Gefar di Montevarchi Arezzo, che con tale progetto si è anche aggiudicata il premio nazionale “Professionista digitale 2016/2017″ dell’Osservatorio del Politecnico di Milano per il sostegno e la diffusione della cultura digitale negli studi professionali.

Sviluppata nell’ambito di un progetto di welfare aziendale, l’app ha il compito di far conoscere al datore di lavoro il livello di soddisfazione di ogni dipendente e funziona  in questo modo: il dipendente deve esprimere mensilmente la propria soddisfazione e predisposizione alla carriera relativamente a quattro diversi argomenti; i dati poi, raggruppati per settore, qualifica, sesso, età, anzianità lavorativa, ecc., vengono trasposti in un grafico trasmesso al datore di lavoro, che può usarlo come campanello di allarme di una situazione aziendale disfunzionale, potendovi mettere così rimedio celermente.

L’applicazione, infatti, ha recepito i risultati di sempre più diffuse ricerche giuridiche secondo le quali il benessere dei dipendenti porta statisticamente ad innalzarsi anche il livello di produttività dell’azienda.

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