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Rassegna giurisprudenziale 24 ottobre 2017, a cura di Monica Serra

12.03.2021 | News

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– PROCEDIMENTO DISCIPLINARE –

Corte di Cassazione, sezione Lavoro, sentenza 9 ottobre 2017 n. 23510

La Corte ha statuito che è nullo il licenziamento disciplinare del lavoratore che, in malattia, ha chiesto il rinvio dell’audizione e l’impresa si sia rifiutata di procedere in tal senso.

Il datore di lavoro ha infatti l’obbligo di aderire alla richiesta di differimento di un’audizione a difesa del lavoratore e formulata dal dipendente incolpato in sede di procedimento disciplinare quando risponda a un’esigenza difensiva che non può essere tutelata in altro modo.

Per questo, e posto che la malattia costituisce per il lavoratore un impedimento a svolgere adeguatamente le proprie difese, l’audizione deve necessariamente essere rimandata.

– PUBBLICO IMPIEGO –

Corte di Cassazione, sezione Lavoro, sentenza 13 ottobre 2017 n. 24216

E’ nulla la transazione con cui la P.A. riconosce al dipendente pubblico una qualifica superiore per aver svolto le corrispondenti mansioni.

La vicenda era sorta quando l’Amministrazione pubblica, valutando che la transazione stipulata avanti alla DTL era in contrasto con l’art. 52 del d.lgs. n. 165/2001, ne aveva disposto l’annullamento in pretesa autotutela.

Posto che il giudizio si era svolto per lo più in ordine all’insussistenza di un potere di autotutela della P.A. nella gestione dei rapporti di lavoro contrattualizzati, la Corte di Cassazione ha spostato la prospettiva valutativa sul diritto di una P.A., come di un privato, di non adempiere agli obblighi assunti in una transazione illegittima, e quindi confermando sia tale diritto che la nullità della transazione, non impedita dalla disciplina di cui all’art. 2113 cod. civ.

– COMUNICAZIONE DEL LICENZIAMENTO –

Corte di Cassazione, sezione Lavoro, sentenza 5 ottobre 2017 n. 23503

In tema di atti ricettizi la Corte di Cassazione ha statuito che il rifiuto di ricevere la comunicazione (di licenziamento) nel locali dell’azienda corrisponde alla effettiva ricezione della stessa.

– LEGGE 104 –

Corte di Cassazione, sezione Lavoro, sentenza 12 ottobre 2017 n. 24015

Con la sentenza in esame la Corte di Cassazione è tornata sul tema del trasferimento del lavoratore beneficiario dei permessi di cui alla legge n. 104/1992.

In particolare, secondo la Corte sussiste il divieto di trasferire, fatto salvo il suo consenso, il lavoratore che assiste con continuità un disabile, anche nel caso di mutamento geografico della sede di lavoro nell’ambito della medesima unità produttiva. Pertanto, è legittimo il rifiuto al trasferimento da parte del dipendente se tale trasferimento pregiudica l’assistenza familiare al disabile, fatto salvo il caso in cui l’azienda provi l’effettiva sussistenza di esigenze aziendali urgenti, che non possono essere soddisfatte in alcun modo alternativo.

Nel caso in esame la Corte ha ritenuto illegittimo il licenziamento per assenza ingiustificata del dipendente che aveva rifiutato il trasferimento dalla mensa del carcere di Poggioreale a quella del carcere di Portici, a Napoli.

Corte di Cassazione, sezione Lavoro, ordinanza 11 ottobre 2017 n. 23857

Il diritto del lavoratore beneficiario della legge n. 104/1992 alla scelta della sede di lavoro più vicina al disabile da assistere sussiste anche in corso di rapporto di lavoro e dunque in termini di diritto al trasferimento, fatto salvo il caso in cui questo trasferimento leda in maniera consistenza gli interessi oggettivi dell’impresa. L’onere di provare tale ultima circostanza, tuttavia, grava totalmente sul datore di lavoro.

– CALCOLO DEL TFR –

Tribunale di Vicenza, sezione Lavoro, sentenza 25 ottobre 2017 n. 677

Secondo il Tribunale di Vicenza, e in difformità dall’orientamento di cui alla sentenza n. 17248 della Corte di Cassazione, nel calcolo del TFR deve essere inclusa anche l’indennità di mancato preavviso.

In caso contrario, infatti, si attribuirebbe all’atto unilaterale del datore di lavoro dato dalla decisione di non far lavorare il periodo di preavviso e di sostituirlo con la relativa indennità sostitutiva la possibilità di trarre un indebito vantaggio, diminuendo così il compenso del lavoratore disposto a titolo di TFR.

Corte di Cassazione, sezione Lavoro, sentenza 25 settembre 2017 n. 22291

Secondo la Corte di Cassazione, al dipendente che svolge straordinari spetta l’”indennità di disagio” sul TFR.

In particolare, il caso era stato in prima istanza deciso dalla Corte di Milano e riguardava un dipendente di una società di trasporti che era ricorso in giudizio nei confronti del datore di lavoro al fine di vedere accertato il diritto all’inclusione nell’accantonamento annuo del TFR – oltre alle indennità già riconosciute (straordinario, festività, riposi e congedo) – a far data dall’assunzione anche della c.d. “indennità di disagio” che gli veniva erogata dal datore di lavoro per compensare il disagio derivante al lavoratore dallo svolgimento dello straordinario.

La società ricorreva dunque per Cassazione lamentando che essa era subentrata nel rapporto di lavoro in ragione di un provvedimento amministrativo, che escludeva l’applicabilità della disciplina del trasferimento d’azienda di cui all’art. 2112 cod. civ., oltre al fatto che tale indennità non poteva essere considerata retribuzione.

Quanto all’applicabilità dell’art. 2112 cod. civ., in conformità alla giurisprudenza europea la Corte di Cassazione ha aderito all’interpretazione estensiva della norma, ritenendola applicabile anche ai trasferimenti di azienda a seguito di un atto autoritativo della P.A.

In relazione all’indennità di disagio, invece, i giudici hanno ricordato che la disciplina del TFR  prevede che “l’accantonamento includa tutte le somme, compreso l’equivalente delle prestazioni in natura, corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese, non prevedendo – come invece sostenuto dalla società datrice – che sul TFR incidano soltanto i compensi continuativi corrispettivi a prestazioni effettivamente fornite”. Pertanto, rettamente la corte di merito, ha reputato che l’indennità di disagio dovesse incidere sugli accantonamenti per il Tfr, “poiché tale voce retributiva viene erogata a titolo di corrispettivo per la maggiore gravosità della prestazione di lavoro straordinario, riconosciuta al prestatore d’opera in dipendenza del rapporto di lavoro e non rientrando in alcune delle ipotesi di esclusione degli accantonamenti previste dall’art. 2120 c.c. o dalla contrattazione collettiva“.

– GIURISDIZIONE –

Tribunale di Roma, quarta sezione Lavoro, provvedimento reso in sede cautelare 5 settembre 2017

Con un provvedimento reso in sede cautelare il 5 settembre 2017 il Tribunale di Roma ha definito la competenza giurisdizionale nella procedura di conferimento di un incarico a tempo determinato da parte di una società in house.

In particolare, e negando la giurisdizione del Giudice Amministrativo, il Tribunale ha stabilito che la questione deve essere necessariamente ricondotta all’ambito della giurisdizione del giudice ordinario, innanzitutto perché la controversia tratta la stipula di un contratto a tempo determinato e non un rapporto di pubblico impiego conseguente alla vincita di un concorso pubblico di selezione.

Ancora, la controversia deve essere ricondotta alla giurisdizione ordinaria perché relativa a un rapporto di “parasubordinazione” e, anche, perché la natura del soggetto che attribuisce l’incarico è quello della società in house, che non prevede l’applicazione del regime del pubblico concorso.

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