– LICENZIAMENTO RITORSIVO –
Corte di Cassazione, sezione Lavoro, sentenza 19 novembre 2018 n. 29764
Si dice ritorsivo il licenziamento comminato come ingiusta e arbitraria reazione a un comportamento legittimo tenuto dal lavoratore o da una persona ad esso collegata.
Tale licenziamento deve dirsi nullo nel caso in cui il motivo ritorsivo sia stato il solo a determinare la volontà datoriale di recedere dal rapporto di lavoro e il lavoratore abbia fornito prova di ciò, anche mediante presunzione.
Tribunale di Bologna, sezione Lavoro, sentenza 29 ottobre 2018, est. Giud. Palladino[1]
In caso di licenziamento per giusta causa, una volta appurata la giustificatezza del licenziamento rispetto alla causale contestata al lavoratore, è irrilevante qualsiasi indagine sulla ritorsività del recesso, posto che questo – ai fini del suo annullamento – deve essere esclusivo e determinante.
Tribunale di Milano, sezione Lavoro, ordinanza 31 dicembre 2018, est. De Carlo
E’ stato ritenuto ritorsivo il licenziamento di un tecnico che svolgeva interventi di riparazione per conto di una società di telecomunicazione che, poco antecedentemente, aveva fatto causa all’azienda. La società aveva disposto, tramite agenzia investigativa, un assiduo pedinamento e registrato anomalie negli orari degli accessi. Secondo il Giudice la ritorsività è, nel caso di specie, proprio il motivo unico determinante di procedere al controllo investigativo sull’attività del ricorrente, che le aveva fatto causa proprio in concomitanza con tale iniziativa. Tale circostanza determina l’illiceità del controllo investigativo stesso, in quanto disposto per motivi ritorsivi, con la conseguente inapplicabilità nel caso di specie dei principi elaborati dalla giurisprudenza in tema di legittimità dei controlli a mezzo agenzie private di investigazione. Questa illiceità a monte determina l’inutilizzabilità, a valle, delle prove acquisite dalla società a mezzo investigazioni, non potendo l’esito di queste ultime, risoltosi in un controllo vietato sull’attività del lavoratore, essere utilizzate nei confronti di quest’ultimo, a prescindere dall’esito del controllo.
– CAMBIO DI APPALTO E LICENZIAMENTO ILLEGITTIMO –
Corte di Cassazione, sezione Lavoro, sentenza 20 novembre 2018 n. 29922
In tema di appalto alcuni contratti collettivi prevedono un sistema di tutele per cui i lavoratori licenziati per cessazione dell’appalto devono essere assunti “ex novo” dall’impresa subentrante nello stesso.
Tale tutela, tuttavia, non esclude la possibilità per questi lavoratori di impugnare il licenziamento nei confronti dell’originario datore di lavoro e di chiedere il riconoscimento della continuità giuridica dell’originario rapporto di lavoro.
– LICENZIAMENTO COLLETTIVO E CRITERI DI SCELTA –
Corte di Cassazione, sezione Lavoro, sentenza 14 novembre 2018 n. 29377
Nell’ambito di un licenziamento collettivo, non è discriminatoria l’adozione del criterio del conseguimento dei requisiti per l’accesso al trattamento pensionistico.
Questo criterio, infatti, è razionale e oggettivo e risponde alla finalità di ridurre al minimo il c.d. “impatto sociale”, andando a riguardare solo quei lavoratori che – essendo vicini alla pensione – subiscono un danno comparativamente minore.
– SUPERAMENTO DEL PERIODO DI COMPORTO E RICHIESTA DI FERIE –
Tribunale di Bologna, sezione Lavoro, sentenza 29 ottobre 2018, est. Giud. Pugliese[2]
Pur essendo riconosciuto al lavoratore il diritto di sostituire la malattia con la fruizione di ferie maturate e non godute per sospendere il decorso del periodo di comporto, il datore di lavoro conserva la facoltà di rifiutare tale richiesta avanzata dal lavoratore se vi siano legittime esigenze aziendali e queste siano dimostrabili.