a

News

Rassegna giurisprudenziale 05 luglio 2017, a cura di Monica Serra

12.03.2021 | News

News

– LICENZIAMENTO DISCIPLINARE –

Tribunale di Milano, sentenza 13 giugno 2017, est. Lombardi

Secondo il Tribunale di Milano è illegittimo il licenziamento del conducente di autobus risultato positivo a uno specifico test tossicologico (per uso di cannabis). Secondo le normative regionali sono consentite verifiche sanitarie senza preavviso sui lavoratori addetti a mansioni che comportino rischi per la sicurezza, con rimozione del dipendente nel caso in cui venga accertata la tossicodipendenza. Tuttavia, il fatto di risultare positivo a un solo test non consente di dire che il ricorrente abbia una dipendenza da droghe, né che le abbia assunte o ne subisca gli effetti negli orari di servizio. Il fatto, pertanto, non ha rilevanza disciplinare, così da comportare la reintegrazione del dipendente.

– LEGGE 104 –

Tar Campania, sentenza 12 giugno 2017 n. 1058

Secondo il Tar della regione Campania non sempre è attendibile e fondato il diniego dell’amministrazione pubblica riguardo alla richiesta di trasferimento del dipendente sulla base della legge n. 104/1992.

La pronuncia trae origine dalla domanda proposta da una carabiniere in servizio in Campania, che ha proposto la propria domanda di trasferimento in Puglia; l’amministrazione negava tale trasferimento replicando che il genitore portatore di handicap avrebbe potuto ricevere l’assistenza da altri familiari presenti sul luogo, che vi fosse la necessità di tutelare i volumi di forza del reparto d’impiego – in deficit di personale – e che occorresse conservare l’efficienza del reparto di appartenenza operativo in un territorio sensibile sotto il profilo della pubblica sicurezza.

Il militare si opponeva replicando che non solo le presunte esigenze di servizio non fossero state adeguatamente motivate, ma che l’amministrazione avesse anche travisato i fatti rappresentati, ritenendo del tutto illegittimamente che i familiari potevano agilmente prendersi cura del disabile.

Ciò posto, alla luce dell’art. 33 comma 5 della legge n. 104/1992 il Tar accoglieva il ricorso, sostenendo che il lavoratore dipendente titolare di tale beneficio ha diritto di scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede; la regola vale anche per il personale militare.

Il Tar, in particolare, ha richiamato i principi enunciati dal Consiglio di Stato e secondo i quali i requisiti della continuità ed esclusività dell’assistenza non esistono più; l’inciso “ove possibile” sta a significare che deve sussistere la disponibilità nella dotazione di organico della sede di destinazione del posto in ruolo, per il proficuo utilizzo del dipendente che chiede il trasferimento, pur non essendo un diritto assoluto, il trasferimento ex art. 33 comma 5 l. 104/92 è prevalente e prioritario rispetto ai trasferimenti da effettuarsi con interpelli periodici a livello nazionale.

– INFORTUNIO SUL LAVORO –

Corte di Cassazione, sezione Lavoro, sentenza 16 giugno 2017 n. 14566

Ai fini della responsabilità del datore di lavoro in caso di infortunio sul lavoro, il dipendente deve provare unicamente il danno subito nel lavoro, la nocività dell’ambiente e il nesso di causa tra l’uno e l’altro.

La pronuncia, che trae origine dal caso di un infortunio occorso a un infermiere in ospedale per l’aggressione subita da un paziente, ha specificato che non incombe sul lavoratore l’onere di dedurre e provare quale comportamento inadempiente rispetto all’obbligo di sicurezza di cui all’art. 2087 c.c. abbia posso in essere il datore di lavoro, dato che è in capo a quest’ultimo l’onere di dimostrare di aver fatto il possibile per evitare il danno.

– CONDOTTA ANTISINDACALE –

Tribunale di Nola, sentenza 8 giugno 2017, est. Paesano

Costituisce condotta antisindacale la mancata trattenuta sulla retribuzione della quota associativa sindacale operata dal datore di lavoro nei confronti di lavoratori iscritti a una sigla sindacale per via della mancata sottoscrizione – da parte di quella stessa sigla – del CCNL applicato in azienda.

– CONTROLLI DIFENSIVI OCCULTI –

Corte di Cassazione, sezione Lavoro, sentenza 2 maggio 2017 n. 10637

Non è riconducibile alla normativa dettata dall’art. 4, comma 2, dello Statuto dei Lavoratori l’installazione di impianti e apparecchiature di controllo poste a tutela del patrimonio aziendale che non comportino anche il controllo a distanza dei lavoratori e che non compromettano la dignità e la riservatezza dei lavoratori.

Nel caso di specie la Corta ha dichiarato legittimo il licenziamento per giusta causa comminato a un lavoratore cui era stato addebitato di aver prelevato e utilizzato diverse volte alcuni prodotti prelevati del reparto dolciumi del magazzino presso cui lavorava sulla base di quanto emerso da una telecamera collocata a sorveglianza del magazzino stesso.

Corte di Cassazione, sezione Lavoro, sentenza 9 gougno 2017 n. 14454

Secondo la Corte di Cassazione sono leciti i controlli a mezzo di agenzia investigativa per accertare le condotte poste in essere a danno del patrimonio aziendale, purché i controlli non vengano svolti con modalità maliziose o tali da indurre in errore i dipendenti.

Nel caso esaminato, la Corte ha ritenuto legittimo il licenziamento di un addetto alla cassa di un esercizio commerciale al quale – alla luce dei controlli svolti alla casse da agenti investigativi nella modalità dei normali clienti – era stato contestato che in ripetute occasioni non avrebbe effettuato la registrazione in cassa del prezzo pagato, così da trattenersi l’incasso; tali risultanze avevano trovato conferma nelle giacenze di fine giornata.

– FORMA DEL LICENZIAMENTO –

Tribunale di Catania, sentenza 27 giugno 2017, est. Fiorentino

Secondo il Tribunale di Catania il licenziamento intimato via chat assolve all’onere della forma scritta. La vicenda trae origine dal caso di una lavoratrice che, ricevendo la notizia del suo licenziamento via Whatapp, presentava ricorso in tribunale.

Secondo il Tribunale tale modalità di comunicazione è ammissibile, in quanto “assolve l’onere della forma scritta” trattandosi di un documento informatico, per di più con la prova dell’avvenuta ricezione (consistente nell’impugnativa presentata dal dipendente).

– LICENZIAMENTO DEL DIRIGENTE –

Corte di Cassazione, sezione Lavoro, sentenza 20 giugno 2017 n. 15204

Un dirigente licenziato per ragioni di carattere disciplinare senza la previa contestazione disciplinare, adiva il tribunale affinché fosse dichiarata l’illegittimità del licenziamento. Accolta la domanda sia in primo grado che in appello, il datore di lavoro ricorreva per Cassazione.

In questo caso, la Corte ha richiamato il principio espresso nella pronuncia n. 2553/2015 e secondo il quale “ferma l’insussistenza di una piena coincidenza tra le ragioni di licenziamento di un dirigente e di un licenziamento disciplinare, per la peculiare posizione del predetto e il relativo vincolo fiduciario, le garanzie procedimentali dettate dall’art. 7, co. 2 e 3, L. n. 300/1970, in quanto espressione di un principio di generale garanzia fondamentale, a tutela di tutte le ipotesi di licenziamento disciplinare, trovano applicazione anche nell’ipotesi del licenziamento di un dirigente, a prescindere dalla sua specifica collocazione nell’impresa, qualora il datore di lavoro gli addebiti un comportamento negligente, o colpevole in senso lato, ovvero se, a base del recesso, siano poste condotte comunque suscettibili di pregiudicare il rapporto di fiducia tra le parti, sicché la loro violazione preclude le possibilità di valutare le condotte causative del recesso”. Di conseguenza, non sussistendo ragioni per distaccarsi dall’ormai consolidato orientamento, la Corte ha respinto il ricorso.

– CESSIONE D’AZIENDA –

Corte di Giustizia dell’Unione Europea, sentenza 22 giugno 2017, causa C-126/16

La tutela dei lavoratori nel caso di cessione di azienda permane anche nel caso in cui, per assicurare la continuità dell’impresa, cedente e cessionario concordino, in vista della dichiarazione di fallimento, un ridimensionamento aziendale, attuato poi dagli organi fallimentari.

Secondo una prassi tipicamente olandese, infatti, in caso di insolvenza dell’impresa, e in vista di un fallimento, questa può concordare con il probabile cessionario un ridimensionamento prima del futuro trasferimento, poi attuato dagli organi fallimentari alle condizioni stabilite dalle parti.

Secondo la Corte, tuttavia, questa prassi non è riconducibile alla fattispecie che, secondo il diritto comunitario, consente una deroga alla regola del trasferimento presso il cessionario dei diritti dei lavoratori, e il tutto per due ragioni: innanzitutto, tale prassi non è prevista dalla legge, e quindi è poco garantita e, inoltre, la deroga ai diritti dei lavoratori nel trasferimento è prevista dal diritto comunitario solo in caso di liquidazione dei beni dell’impresa e non in caso di continuazione della stessa.

– INDENNITA’ DI MANCATO PREAVVISO –

Corte di Cassazione, sezione Lavoro, sentenza 21 giugno 2017 n. 15380

Sono computabili nella base di calcolo dell’indennità per mancato preavviso i bonus annuali erogati stabilmente e, nella specie, i bonus annuali concordati con un dirigente al raggiungimento di determinati obiettivi e che la società erogava precisando che non erano computabili nella base di calcolo di nessun altro istituto retributivo, in quanto dichiarazioni meramente unilaterali.

Ciò posto, la Corte ha ritenuto che possano essere validi accordi derogatori della disciplina dell’art. 2121 c.c., anche se da sempre ritenuta inderogabile dall’autonomia privata individuale o collettiva.

Condividi questo articolo