– LICENZIAMENTO PER MALATTIA E COMPORTO –
Corte di Cassazione, sezione Lavoro, sentenza 7 dicembre 2018 n. 31763
Il licenziamento intimato in ragione di un prolungato periodo di malattia o infortunio del lavoratore, ma prima del superamento del periodo di comporto previsto dal CCNL applicabile al caso concreto, è nullo per violazione dell’art. 2110 cod. civ.
La Corte di Cassazione torna su un argomento dibattuto e che aveva condotto, a causa di un discutibile arresto giurisprudenziale, ad ammettere la possibilità di licenziamento del lavoratore per causa di malattia riconducibile alla fattispecie di “scarso rendimento”.
Con questa sentenza, che merita di essere segnalata, la Cassazione torna a ribadire l’orientamento già consolidato per cui, anche in ipotesi di reiterate assenze del dipendente per malattia, il datore di lavoro non può licenziarlo per giustificato motivo, ai sensi della legge n. 604 del 1966 art. 3, ma può esercitare il recesso solo dopo che si sia esaurito il periodo all’uopo fissato dalla contrattazione collettiva.
– RAPPORTO DI LAVORO DEL DIRIGENTE – QUALIFICAZIONE –
Corte di Cassazione, sezione Lavoro, sentenza 19 novembre 2018 n. 29761
La Corte di Cassazione ribadisce il principio, già espresso in precedenti analoghi, per cui la qualifica del rapporto del dirigente come “subordinato” passa per la verifica della riconducibilità delle sue mansioni ad una pur lieve forma di assoggettamento alle direttive e al coordinamento del datore di lavoro, che consenta di parlare di “subordinazione attenuata” in considerazione degli ampi margini di autonomia e del potere di direzione propri della figura del dirigente.
– SICUREZZA SUL LAVORO E RISARCIMENTO DEL DANNO –
Corte di Cassazione, sezione Lavoro, sentenza 28 novembre 2018 n. 30807
La ratio di ogni norma antinfortunistica è quella di prevenire le condizioni di rischio insite negli ambienti di lavoro e conseguenti anche alla possibile negligenza, imprudenza e imperizia dei lavoratori, destinatari di tale tutela.
In caso di infortunio, quindi, il lavoratore ne è ritenuto esclusivamente responsabile solo quando abbia posto in essere un comportamento abnorme ed esorbitante rispetto alla condotta da tenere e alle direttive datoriali, divenendo così causa esclusiva dell’evento e foriero di condizioni di rischio ulteriori ed estranee a quelle previste.
Tuttavia, quando il comportamento del lavoratore non ha queste caratteristiche, il suo eventuale apporto colposo è irrilevante sia sotto il profilo causale, che sotto quello della determinazione della calcolo indennità risarcitoria.
– CESSAZIONE DEL CONTRATTO A TERMINE –
Tribunale di Genova, sentenza 11 luglio 2018, rel. Giud. Parodi
Quando un contratto a tempo determinato è sottoposto a duplice termine, uno fisso e certo e l’altro mobile e per relationem, l’atto con cui il datore di lavoro comunica al lavoratore la cessazione del rapporto di lavoro per il verificarsi dell’evento, anche se antecedente al termine fisso, non è un recesso unilaterale ante tempus ma solo un atto di comunicazione dell’evento che pone fine al contratto.