– VIOLAZIONE DELL’OBBLIGO DI REPECHAGE E REINTEGRAZIONE –
Tribunale di Trento, sezione Lavoro, ordinanza 18 dicembre 2017
Con questa articolata e ben motivata ordinanza il Tribunale di Trento affronta la questione, ancora ampiamente dibattuta, circa le conseguenze della violazione dell’obbligo di ripescaggio in caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo.
In particolare il Giudice di prime cure, accertata la violazione dell’obbligo di ricollocare il dipendente in mansioni differenti, ha potuto affrontare la questione della tutela applicabile, aderendo all’orientamento secondo cui il repechage è elemento essenziale della fattispecie di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, disponendo in conseguenza l’applicazione della tutela reintegratoria.
Inoltre, il Tribunale si sofferma anche sulla violazione degli obblighi di correttezza e buona fede, che devono informare anche il momento di risoluzione del rapporto e che, in caso di mansioni fungibili, possono ricavarsi per analogia dai criteri di scelta propri della L. 223/1991 (carichi famigliari, anzianità).
– LICENZIAMENTO, ONERE DELLA PROVA SUI REQUISITI OCCUPAZIONALI –
Corte di Cassazione, sezione Lavoro, sentenza 6 marzo 2018 n. 5290
In punto di oneri probatori sull’applicazione della tutela reale o obbligatoria rispetto ad un licenziamento di cui sia stata accertata l’invalidità, la Corte di Cassazione nuovamente conferma che grava sul datore di lavoro l’onere di eccepire e provare l’inesistenza del requisito occupazionale richiesto e quindi l’impossibilità di applicazione dell’art. 18 l. 300/1970.
– INFORTUNIO SUL LAVORO E DIRITTO DI REGRESSO DELL’INAIL –
Corte di Cassazione, sezione Lavoro, sentenza 7 marzo 2018 n. 5385
Nell’ambito del sistema delineato dal T.U. n. 1124/1965, l’oggetto dell’azione di rivalsa ex art. 11 consiste nel solo danno patrimoniale in senso stretto, senza che vi sia possibilità di una sua estensione anche a quello biologico o estetico.
L’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, infatti, è finalizzata al solo risarcimento della perdita o riduzione della capacità lavorativa degli assicurati e non anche al risarcimento di un danno secondo la nozione più ampia di cui agli artt. 2043 e ss.
– REPERIBILITA’ –
Corte di Cassazione, sezione VI Civile, ordinanza 26 marzo 2018 n. 7410
Non esiste, nel nostro ordinamento, alcun obbligo di reperibilità in capo al lavoratore, essendo tale onere un compito estraneo alla prestazione dedotta nel contratto di lavoro: è quanto affermato, in maniera convincente, la Corte di Cassazione con questa recente ordinanza.
Nel caso di specie, la Cassazione ha confermato l’illegittimità della sanzione disciplinare irrogata a un dipendente a cui era stato contestato di non aver dato la propria disponibilità alla reperibilità. Per la Corte non è infatti configurabile né ex lege né per il CCNL alcun obbligo di esecuzione di tale prestazione a carico del lavoratore, e la condotta contestata non ha alcuna rilevanza disciplinare.
Ciò non cambia nemmeno alla luce di asserite prassi aziendali invocate dall’azienda in quanto in contrasto con la legge e quindi del tutto inoperanti.