– DOPPIO LICENZIAMENTO PER LA MEDESIMA CONDOTTA –
Corte di Cassazione, sezione Lavoro, sentenza 23 ottobre 2018 n. 26815
Si applica il principio penalistico del ne bis in idem (a mente del quale una persona non può essere giudicata due volte per lo stesso fatto) al licenziamento intervenuto dopo che il lavoratore era già stato licenziato per i medesimi fatti: tale licenziamento, quindi, non può che essere dichiarato nullo.
La Cassazione si è espressa in questo senso nel caso del responsabile di una filiale di banca che era stato licenziato una prima volta perché accusato di incaricare abitualmente i colleghi di fargli la spesa; questo primo licenziamento, però, era stato annullato.
Dopo la reintegrazione il lavoratore veniva però nuovamente licenziato sulla base di tre precisi episodi, simili a quelli che avevano condotto al suo precedente licenziamento, e peraltro verificatosi nello stesso arco temporale.
Nonostante le due contestazioni disciplinari risultassero differenti, secondo i giudici meritava di essere applicato il principio del ne bis in idem: i fatti contestati con il secondo licenziamento erano in realtà riconducibili alla condotta che già aveva portato al primo licenziamento e, quale conseguenza, i giudici hanno dichiarato la nullità del secondo licenziamento.
– DISTACCO ILLECITO – CONSEGUENZE –
Corte di Cassazione, sezione Lavoro, sentenza 12 settembre 2018 n. 22179
Anche nelle ipotesi di distacco realizzate in violazione del comma 1, art. 30 del D.lgs. n. 276/2003, in forza della quale “un datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di altro soggetto per l’esecuzione di una determinata attività lavorativa”, e quindi in assenza dei requisiti richiesti per il distacco proprio, deve ritenersi operante l’effetto di sostituzione ex lege dell’effettivo utilizzatore delle prestazioni al datore di lavoro interposto.
In questo caso l’eventuale licenziamento intimato dal datore di lavoro interposto deve considerarsi giuridicamente inesistente.
– CONTRIBUTO DELLE SPESE DI VIAGGIO – NATURA RETRIBUTIVA –
Corte di Cassazione, sezione Lavoro, sentenza 13 settembre 2018 n. 22387
La Cassazione conferma che la corresponsione in via continuativa di un emolumento a un dipendente (in questo caso il contributo per le spese di viaggio) è condizione sufficiente per poter considerare il contributo quale elemento fisso della retribuzione, salvo prova contraria.
– CALCOLO DEL PERIODO DI COMPORTO –
Corte di Cassazione, sezione Lavoro, sentenza 19 ottobre 2018 n. 26498
Salvo una diversa disciplina contenuta nel CCNL applicabile a ciascun rapporto di lavoro, i periodi di infortunio sul lavoro e di malattia professionale sono computabili nel periodo di comporto.
– SUBORDINAZIONE E RAPPORTO DI LAVORO GIORNALISTICO –
Tribunale di Bologna, sentenza 5 ottobre 2018
Si può ritenere sussistente un rapporto di lavoro subordinato tra una giornalista e la redazione di un giornale anche nel caso in cui la giornalista non sia sempre presente presso la redazione e goda di un certo grado di autonomia. L’attività giornalistica, per sua natura, è connotata da un certo grado di autonomia, e non può escludersi la configurabilità di un rapporto di natura subordinata per il solo fatto che non risultino impartite continue e stringenti direttive. Ad essere sufficiente, infatti, è la disponibilità del giornalista tra la redazione di un articolo e l’altro.
– AGENTI ASSICURATIVI – PROVVIGIONI –
Corte di Cassazione, sezione Lavoro, ordinanza 18 ottobre 2018 n. 26242
Le provvigioni degli agenti di assicurazione devono essere calcolate sui soli premi netti pagati dagli assicurati.
Ai sensi dell’art. 3 dell’Accordo Nazionale degli Agenti, settore assicurazioni, infatti, le provvigioni devono essere pagate sui premi pagati dai clienti “al netto delle tasse e imposte”, perché solo questo è il compenso per il rischio che l’Assicurazione si assume.