– VIOLAZIONE DELLE MISURE DI SICUREZZA – RIFIUTO DI RENDERE LA PRESTAZIONE LAVORATIVA –
Corte di Cassazione, sezione Lavoro, sentenza 29 marzo 2019 n. 8911
Nel caso in cui il datore di lavoro ometta di applicare le dovute misure di sicurezza, il dipendente può rifiutarsi di svolgere la propria prestazione lavorativa.
Tuttavia, qualora l’inadempimento non riguardi precauzioni espressamente previste dalla legge ma ad obblighi generali di cui all’art. 2087 cod. civ., il lavoratore è tenuto a provarne la gravità e la rilevanza.
– MALATTIA PROFESSIONALE E COMPORTO –
Corte di Cassazione, sezione Lavoro, sentenza 27 febbraio 2019 n. 5749
Le assenze del lavoratore dovute ad infortunio sul lavoro, così come a malattia professionale, in quanto riconducibili alla generale nozione di malattia e infortunio di cui all’art. 2110 cod. civ., devono essere considerate ai fini del calcolo del periodo di comporto.
Al contrario, perché un’assenza possa essere detratta dal periodo di comporto, è necessario che – in relazione alla sua genesi – sussista una responsabilità del datore di lavoro ex art. 2087 cod. civ.
– PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NELLA P.A. –
Corte di Cassazione, sezione Lavoro, sentenza 13 maggio 2019 n. 12662
Nell’ambito dei rapporti che intercorrono tra il procedimento penale e il procedimento disciplinare nel contesto del pubblico impiego, la P.A. ha la facoltà di sospendere il procedimento disciplinare nel caso in cui vi siano incertezze che consiglino l’attesa di una pronuncia penale.
Non solo, ma la P.A. può riattivare il procedimento disciplinare anche prima della comunicazione della sentenza penale irrevocabile, quando sia intervenuta unicamente una sentenza penale di primo grado.
– TRASFERIMENTO D’AZIENDA E CESSIONE DEL CONTRATTO –
Corte di Cassazione, sezione Lavoro, sentenza 10 aprile 2019 n. 10044
L’art. 32, comma 4, L. n. 183/2010 prevede che possano essere applicate anche alla cessione del contratto di lavoro ex art. 2112 cod. civ. le disposizioni in materia di impugnazione del licenziamento di cui all’art. 6 della L. n. 604/1966 in caso di impugnazione di detta cessione, ma non anche nel caso in cui la si persegua.