– PERIODO DI COMPORTO E FERIE –
Corte di Cassazione, sezione Lavoro, sentenza 29 ottobre 2018 n. 27392
Il lavoratore che stia fruendo di un periodo di malattia ha la facoltà di sostituire alla malattia le ferie maturate e non godute per poter sospendere il decorso del periodo di comporto e, quindi, impedire il licenziamento.
La Cassazione ha più volte chiarito che le ferie e la malattia non sono due istituti incompatibili e che solo delle ragioni organizzative oggettive e motivate possono giustificare un diniego da parte del datore di lavoro alla concessione delle ferie, mentre non sarebbe giustificato precluderne la fruizione in ragione delle condizioni psico-fisiche inidonee al loro pieno godimento, perché si renderebbe in questo modo impossibile l’effettivo godimento delle stesse.
– LICENZIAMENTO DISCIPLINARE –
Corte di Cassazione, sezione Lavoro, ordinanza 26 novembre 2018 n. 30564
In caso di licenziamento disciplinare, i precedenti disciplinari anche se non contestati sono comunque utili per l’apprezzamento della proporzionalità della sanzione irrogata.
– TRASFERIMENTO D’AZIENDA –
Corte di Cassazione, sezione Lavoro, sentenza 23 ottobre 2018 n. 26808
La fattispecie del trasferimento di ramo d’azienda di cui all’art. 2112 c.c. è sussistente ogniqualvolta – pur rimanendo immutata l’organizzazione aziendale – si sia proceduto alla sostituzione della persona del titolare, e ciò indipendentemente dallo strumento tecnico-giuridico adottato.
Ai fini dell’integrazione della fattispecie è infatti sufficiente che il nuovo titolare subentri nella gestione del complesso dei beni ai fini dell’esercizio dell’impresa e che vi sia continuità nell’esercizio della stessa, laddove la continuità può essere provata dall’impiego del medesimo personale e dei medesimi beni aziendali.
– LAVORO AUTONOMO E SUBORDINATO –
Corte di Cassazione, sezione Lavoro, sentenza 15 ottobre 2018 n. 25711
Dovendo distinguere tra lavoro autonomo e lavoro subordinato, se l’elemento dell’assoggettamento alle direttive altrui non è agevolmente apprezzabile a causa della peculiarità delle mansioni svolte dal lavoratore (e in particolare per la loro natura intellettuale o professionale) e per l’atteggiarsi del rapporto, il nomen iuris adottato dai contraenti rileva come elemento sussidiario.
– APPALTO –
Tribunale di Milano, sentenza 16 novembre 2018 n. 2928
In tema di appalto, laddove sia presente una filiera di appalto o di affidamento intraconsortile che faccia presumere i meccanismi di un subappalto, il committente è responsabile in solido per le retribuzioni dei dipendenti della società subappaltatrice anche in assenza di una prova diretta del rapporto contrattuale con quest’ultima facente parte del consorzio che ha concluso il contratto di appalto.