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Novità giurisprudenziali 16 gennaio 2019, a cura di Monica Serra.

16.03.2021 | News

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– CASO FOODORA –

Corte di Appello di Torino, sezione Lavoro, sentenza 11 gennaio 2019 n. 26

In riforma della prima sentenza resa sul caso dei “riders” di Foodora (Tribunale di Torino, sezione Lavoro, sentenza 7 maggio 2018 n. 778) la Corte di Appello di Torino ha chiarito che la posizione lavorativa dei fattorini è equiparabile, ai fini retributivi, a quella dei lavoratori subordinati, perché il loro rapporto di lavoro è assimilabile a una collaborazione etero-organizzata.

Al momento in cui scriviamo non sono ancora state rese note le motivazioni della sentenza, ma alla luce del dispositivo della sentenza appare che Corte torinese ha applicato al caso concreto la disposizione dell’art. 2 del D.lgs. n. 81/2015, secondo il quale deve essere applicata la disciplina del lavoro subordinato anche ai “rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro”.

Per questo motivo, ai riders è stato riconosciuto il diritto a percepire la retribuzione parametrata a quanto previsto dal CCNL logistica, ritenuto applicabile alla fattispecie.

– CONTRATTO A TUTELE CRESCENTI E REINTEGRAZIONE –

Corte d’Appello di Milano, sezione Lavoro, sentenza 10 gennaio 2019 n. 1994/2018

Nell’ambito del contratto a tutele crescenti, in ipotesi di contumacia in giudizio del datore di lavoro consegue la reintegrazione del lavoratore licenziato.

La Corte di Appello di Milano ha ricordato in ipotesi di licenziamento disciplinare l’onere probatorio della giusta causa è a carico del datore di lavoro e comporta che questi fornisca la prova di tutti gli elementi della fattispecie, non potendosi ammettere un licenziamento fondato su prove indiziarie. Pertanto – e ciò anche nell’alveo della disciplina introdotta con il D.Lgs. 23/2015 –il lavoratore può limitarsi a contestare la sussistenza dei fatti posti alla base del recesso, restando in capo al datore di lavoro l’onere di fornire la prova diretta dell’esistenza e della rilevanza di tali fatti: per questo motivo, la Corte di Appello ha ritenuta corretta la decisione del Tribunale che aveva dichiarato il diritto del lavoratore ad essere reintegrato, perché dalla contumacia del conventuo datore di lavoro deriva la mancata prova dei atti posti a fondamento del licenziamento.

– CONTRATTO A TUTELE CRESCENTI –

Tribunale di Genova, sezione Lavoro, sentenza 11 gennaio 2019

Con questa recente sentenza il Tribunale di Genova fa applicazione della sentenza n. 194/2018 della Corte Costituzionale a una piccola-media impresa.

In particolare, richiamando il principio sancito dalla Corte Costituzionale secondo cui l’art. 3 del D.Lgs. 23/2015 è incostituzionale nella misura in cui ha disposto di commisurare l’indennità risarcitoria in caso di licenziamento illegittimo alla sola anzianità aziendale, il Tribunale ha affermato che tale indennità incontra come unico limite il tetto massimo fissato dal legislatore (che nel caso delle PMI è sei mensilità).

– TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI –

Garante per la protezione dei dati personali, 13 dicembre 2018 – Pubblicazione in bacheca di dati relativi a contestazioni disciplinari e valutazioni dei soci lavoratori

E’ contraria alla normativa in materia di trattamento dei dati personali l’istituzione di un concorso a premi tra dipendenti con pubblicazione sulla bacheca aziendale delle valutazioni settimanali corredate dai loro nominativi, foto ed contestazioni disciplinari.

Tale comportamento è infatti lesivo della dignità, libertà e riservatezza dei dipendenti stessi.

– CONGEDO STRAORDINARIO –

Corte Costituzionale, sentenza 7 novembre 2018 n. 232

Il congedo straordinario dal lavoro di cui al D.lgs. n. 151/2001, il cui requisito essenziale è la convivenza tra il genitore disabile e il figlio che presta assistenza, spetta anche se la convivenza non è in atto al momento della richiesta del congedo.

Infatti, dichiarando incostituzionale il V comma dell’art. 42 del decreto citato, la Corte Costituzionale ha chiarito che l’approvazione della domanda di congedo straordinario non può essere subordinata alla convivenza del genitore e del figlio, laddove la convivenza è condizione essenziale solo durante la fruizione del congedo.

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