– EROGAZIONE PREMIO DI RISULTATO: DISCRIMINATORIETA’ DELL’ESCLUSIONE IN RAGIONE DELLA FRUIZIONE DEI CONGEDI PER MATERNITA’ –
Corte d’Appello di Torino, sezione Lavoro, sentenza n. 397/2017 del 10 gennaio 2018
E’ discriminatorio il trattamento, apparentemente neutro, con il quale un’azienda subordina l’erogazione del premio di risultato all’effettiva presenza in servizio, escludendo quindi le assenze per congedo di maternità, parentale e per malattia dei figli.
La Corte d’Appello di Torino ha confermato la sentenza di primo grado che si era pronunciata sul punto, rilevando come il criterio di esclusione contenuto in diversi accordi aziendali, di per sé neutro, risulti in realtà idoneo a determinare una discriminazione indiretta delle lavoratrici madri, che statisticamente – in relazione al caso concreto e sulla base di dati statistici non contestati dall’azienda – fruiscono dei congedi di maternità, parentali e delle astensioni per malattia dei figli in rapporto di 8 / 1 rispetto agli uomini.
La Corte d’Appello ha quindi confermato la condanna al pagamento degli importi che sarebbero spettati se i periodi di astensione per i motivi detti fossero stati correttamente inclusi nella determinazione del premio di risultato.
– DANNO BIOLOGICO –
Corte di Cassazione, sezione Lavoro, sentenza 2 febbraio 2018 n. 2598
La Corte di Cassazione si è nuovamente pronunciata sulla liquidazione equitativa del danno, in particolare in un caso di malattia professionale determinata dall’esposizione alle polveri di amianto.
La Cassazione, di fronte all’appello con cui l’azienda lamentava – tra l’altro – la liquidazione eccessiva del danno e lo scostamento dalle Tabelle elaborate dall’Osservatorio del Tribunale di Milano, ha ricordato che nella liquidazione del danno biologico, quando manchino criteri stabiliti dalla legge, il Giudice di merito necessariamente procede con l’applicazione della regola equitativa di cui all’art. 1226 cod. civ., incontrando il solo limite dettato dall’esigenza di garantire l’uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi e una adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, potendosi quindi – laddove la decisione sia sorretta da congrua motivazione – scostare dalle “tabelle” meneghine.
– LEGGE N. 104/1992 –
Corte di Cassazione, sezione VI civile, ordinanza 31 gennaio 2018 n. 2466
In tema di permessi per assistenza al familiare portatore di handicap, questi possono essere sottratti dal monte ferie solo se si cumulano con il congedo parentale ordinario o per malattia del figlio. In questo senso la Corte di Cassazione ha ribadito un’interpretazione del testo di legge (artt. 33 commi 3 e 4, l. n. 104/1992, e artt. 35 e 51, d.lgs. n. 151/2001) secondo la quale con la negazione della sottrazione in ogni caso dei permessi dalle ferie e limitandola alla sola ipotesi di effettivo cumulo con i congedi parentali, si attua un ragionevole bilanciamento tra il diritto garantito costituzionalmente alle ferie, gli obiettivi di protezione dei disabili e il principio di non discriminazione.
– OPZIONE PER L’INDENNITA’ SOSTITUTIVA DELLA REINTEGRAZIONE –
Corte di Cassazione, sezione Lavoro, ordinanza 29 gennaio 2018 n. 2139
In un caso di licenziamento pre legge Fornero dichiarato illegittimo, la dipendente aveva esercitato l’opzione per l’indennità sostitutiva della reintegrazione nei termini di legge e, poco dopo, una nuova causa di estinzione del rapporto di lavoro (ossia il raggiungimento dei limiti d’età) aveva dato luogo a un nuovo e definitivo licenziamento.
Secondo il datore di lavoro, essendo venuta meno la possibilità di reintegrare la lavoratrice, sarebbe al pari venuto meno anche il diritto alla relativa indennità sostitutiva.
Secondo la Corte, però, il diritto del lavoratore di optare per l’indennità sostitutiva del preavviso è conseguente alla dichiarazione di illegittimità del licenziamento, e una volta entrata nel patrimonio del lavoratore resta indifferente all’eventuale sopravvenuta impossibilità in concreto del ripristino del rapporto.