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Illegittimità costituzionale del c.d. Contratto a tutele crescenti – La Corte deposita la motivazione – 13 novembre 2018

16.03.2021 | News

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Sono state depositate dalla Corte Costituzionale le motivazioni della sentenza relativa alla dichiarazione di illegittimità costituzionale del d.lgs. 23/2015, art. 3.

In particolare la Corte ha affermato che il criterio per il calcolo dell’indennità risarcitoria basato sulla sola anzianità di servizio contrasta innanzitutto con il principio di eguaglianza, dal momento che omologa in maniera ingiustificata situazioni diverse. E’ invece un dato di comune esperienza, osserva la Corte, che il pregiudizio prodotto, nei vari casi, dal licenziamento dipende da una pluralità di fattori. L’anzianità nel lavoro, certamente rilevante, è dunque solo uno dei tanti: ad esso vanno affiancati altri criteri quali, ad esempio, il numero dei dipendenti occupati, le dimensioni dell’impresa, il comportamento e le condizioni delle parti. Il legislatore, infatti, ha sempre valorizzato la molteplicità dei fattori che incidono sull’entità del pregiudizio causato dall’ingiustificato licenziamento e sulla misura del risarcimento. La valutazione discrezionale del giudice nella personalizzazione del danno, imposta dal principio di eguaglianza, consente di bilanciare i valori dell’impresa e le esigenze di tutela del lavoratore.

Inoltre la determinazione rigida del risarcimento contrasta altresi con il principio di ragionevolezza, sotto il profilo dell’inidoneità dell’indennità medesima a costituire un adeguato ristoro del concreto pregiudizio subito dal lavoratore a causa del licenziamento illegittimo e un’adeguata dissiazione del datore di lavoro dal licenziare illegittimamente. Afferma poi la Corte che da tale contrasto discende in particolare anche la violazione degli artt. 4 e 35 Cost. (diritto al e tutela del lavoro in ogni sua forma), dal momento che l’esiguità e inadeguatezza dell’indennità risarcitoria, non avendo effetto dissuasivo, comporta il timore del licenziamento e spinge o può spingere il lavoratore sulla via della rinuncia a una parte dei propri diritti.

Viene infine evidenziato il contrasto con gli arti. 76 e 117 Cost., in relazione all’art. 24 della Carta sociale europea ovvero la violazione del principio del congruo indennizzo o altra adeguata riparazione nel caso di licenziamento senza un valido motivo.

Conclude quindi la Corte Costituzionale che – nel rispetto dei limiti massimo (ora 36 mensilità) e minimo (ora 6 mensilità) dell’intervallo in cui va quantificata l’indennità al lavoratore illegittimamente licenziato, il giudice terrà conto innanzi tutto dell’anzianità di servizio e anche degli altri criteri richiamati, desumibili in chiave sistematica dall’evoluzione della disciplina limitativa dei licenziamenti (numero dei dipendenti occupati, dimensioni dell’attività economica, comportamento e condizioni delle parti).

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