– CONTRATTO A TUTELE CRESCENTI – LICENZIAMENTO COLLETTIVO – ILLEGITTIMITA’ – CONSEGUENZE
Tribunale di Bari, 11 ottobre 2018
La sentenza merita la segnalazione quale prima pronuncia in tema di conseguenze risarcitorie del licenziamento illegittimo in seguito all’annuncio da parte della Corte Costituzionale della dichiarazione di illegittimità del d.lgs. 23/2015 e, in particolare, della norma che indica quale solo requisito per la determinazione dell’indennità quello della sola anzianità aziendale (nel caso, un licenziamento collettivo disposto pure in assenza dei requisiti formali necessari nell’ambito della comunicazione che la società ha l’obbligo di effettuare).
Il Tribunale di Bari in particolare, dopo aver accertato l’illegittimità del recesso, si sofferma sulla valutazione delle conseguenze, rilevando in particolare come il ricorrente fosse stato assunto dopo l’entrata in vigore del c.d. Contratto a Tutele Crescenti, e considera l’effetto determinato dalla sentenza della Corte Costituzionale che ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 3, comma 1, sentenza della quale si attendono però le motivazioni.
Questa circostanza, cioè il fatto che le motivazioni della sentenza non sono ad oggi state depositate, ha indotto il Tribunale pugliese a prediligere una interpretazione costituzionalmente orientata della norma ancora attualmente in vigore, determinando quindi l’importo dell’indennità in relazione ai parametri già espressi dalla cd. Legge Fornero (anzianità, numero dei dipendenti, condizioni delle parti, dimensioni dell’impresa).
La soluzione adottata dal Tribunale riapre quindi la discussione in merito alla discrezionalità del Giudice di stabilire il risarcimento e di valutare quindi elementi ulteriori rispetto alla sola anzianità aziendale.
– LICENZIAMENTO DISCIPLINARE E SANZIONI CONSERVATIVE –
Corte di Cassazione, sezione Lavoro, sentenza 4 ottobre 2018 n. 24360
In caso di licenziamento è onere del lavoratore richiamare la previsione del CCNL applicato al fine che dell’applicazione di una sanzione disciplinare di tipo conservativo.
– LICENZIAMENTO DISCIPLINARE –
Corte di Cassazione, sezione Lavoro, sentenza 28 settembre 2018 n. 23600
E’ legittimo il licenziamento del dipendente che abbia contabilizzato lavori non eseguiti, anche se dietro ordine del superiore gerarchico, come nel caso in cui un responsabile abbia richiesto al sottoposto di modificare la contabilità per mascherare l’omessa registrazione di lavori.
Secondo la Corte il licenziamento disposto nei confronti dell’autore della modifica alla contabilità è legittimo, in quanto lo stesso avrebbe dovuto riconoscere la palese illegittimità dell’ordine e non adempiervi: l’ordine impartito, infatti, non solo si poneva in contrasto con le procedure di tipo amministrativo e contabile e con i principi e le regole poste dal codice etico, ma risultava foriero di danni economici connessi al pagamento di lavori non eseguiti.
– LICENZIAMENTO DISCIPLINARE – TERMINE PER L’ADOZIONE DELLA SANZIONE
Corte di Cassazione, sezione Lavoro, sentenza 3 settembre 2018 n. 21569
L’inosservanza da parte del datore di lavoro del termine entro cui comunicare la contestazione disciplinare comporta la decadenza dal potere di irrogare la relativa sanzione.
Per questo motivo, nel caso in cui un lavoratore dovesse essere licenziato secondo questi presupposti, potrà ottenere la reintegrazione nel posto di lavoro stante l’insussistenza del fatto contestato.
– LICENZIAMENTO COLLETTIVO – CRITERI – PROFESSIONALITA’ EQUIVALENTE –
Corte di Cassazione, sezione Lavoro, sentenza 27 settembre 2018 n. 23347
Con questa recente sentenza la Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi sulla nozione di “professionalità equivalente” utilizzabile in sede di scelta del personale da licenziare collettivamente.
In particolare questa nozione, differente da quella di “mansioni identiche”, tiene conto del “complesso di attitudini, prerogative e potenzialità in grado di … omologare qualitativamente le professioni rispetto alle mere differenze delle mansioni in concreto svolte”.
– CONTROLLI A DISTANZA –
Corte di Cassazione, sezione Lavoro, sentenza 4 settembre 2018 n. 21621
Il controllo del lavoratore ad opera di guardie giurate o di un’agenzia investigativa non può riguardare in nessun caso né l’adempimento né l’inadempimento della prestazione lavorativa, ma deve limitarsi agli atti illeciti del lavoratore che non siano riconducibili al mero inadempimento dell’obbligazione lavorativa.
– MOBILITA’ –
Corte di Cassazione, sezione Lavoro, sentenza 8 ottobre 2018 n. 24755
L’apertura di una procedura di mobilità per un determinato settore aziendale non esclude che il datore di lavoro possa scegliere, anche sui restanti settori, di licenziare i lavoratori prossimi alla pensione.
Secondo la Cassazione questa operazione è possibile anche se l’originaria procedura di mobilità era aperta al fine di ristrutturare una determinata area aziendale.