– CAMBIO DI APPALTO: DIRITTO ALL’ASSUNZIONE INDIPENDENTEMENTE DALL’INIDONEITA’ AL LAVORO –
Tribunale di Benevento, sezione Lavoro, sentenza 19 giugno 2018, Giud. Cassinari
Con questa recente pronuncia il Tribunale di Benevento ha affrontato la fattispecie del diritto all’assunzione ex art. 4 del CCNL servizi di pulizia e multiservizi, con particolare riferimento al caso di una lavoratrice che nell’ambito di un cambio di appalto è stata sottoposta a visita medica preassuntiva dall’azienda cessionaria ed è stata giudicata temporaneamente inidonea al lavoro. Proprio in ragione della temporanea inidoneità della lavoratrice la cessionaria aveva rifiutato di assumerla, in violazione della clausola sociale contenuta nel CCNL e dell’accordo con le OO.SS. sul passaggio dei lavoratori.
Come osservato dal Giudice, in caso di cambio d’appalto non grava sulla cessionaria alcun obbligo di sottoporre i lavoratori entranti a visita preassuntiva, ma solo quello di adempiere gli accordi presi.
La cessionaria avrebbe dunque dovuto assumere la lavoratrice e solo successivmente farla visitare e adottare le misure conseguenti al giudizio del medico competente (dal tentativo di ricollocazione in mansioni anche inferiori, alla sospensione dal lavoro fino alla cessazione della temporanea inidoneità).
– APPALTO, RESPONSABILITA’ SOLIDALE E TERMINE DI DECADENZA –
Tribunale di Bologna, sezione Lavoro, sentenza 29 marzo 2018, Giud. Cosentino[1]
Il termine biennale previsto dall’art. 29 del D. lgs. n. 276/2003 relativo al recupero contributivo dell’Istituto Previdenziale pubblico è un termine di decadenza, con la conseguenza che la relativa azione deve essere radicata entro tale termine a pena di inammissibilità per intervenuta decadenza.
– RITO FORNERO E PROPOSIZIONE DI UNA NUOVA DOMANDA NEL RICORSO IN OPPOSIZIONE –
Tribunale di Bologna, sezione Lavoro, sentenza 10 aprile 2018, Giud. Marchesi[2]
Nell’ambito del Rito Fornero è ammissibile la proposizione di una nuova domanda in fase di opposizione ex art. 1, comma 51, L. n. 92/2012.
– LICENZIAMENTO PER GIUSTA CAUSA –
Corte di Cassazione, sezione Lavoro, sentenza 4 giugno 2018 n. 14197
Una volta accertata la sussistenza di una giusta causa di licenziamento idonea e sufficiente a giustificare l’atto di recesso, l’eventuale allegazione dell’esistenza di un concorrente motivo illecito – il cui onere della prova grava sul lavoratore – non assume rilevanza.
Il motivo illecito determina infatti la nullità del licenziamento solo se l’atto di recesso è basato esclusivamente su di esso; il motivo illecito non ha rilievo nemmeno se concorrente con la giusta causa di recesso già accertata a norma dell’art. 2119 cod. civ.
– LICENZIAMENTO DEL DIRIGENTE –
Corte di Cassazione, sezione Lavoro, sentenza 20 giugno 2018 n. 16261
Il licenziamento individuale del dirigente d’azienda può fondarsi su ragioni oggettive concernenti esigenze di riorganizzazione aziendale, non necessariamente coincidenti con l’impossibilità di proseguire il rapporto di lavoro o con una situazione di crisi tale da rendere onerosa la prosecuzione: il principio su cui misurare la legittimità di tale licenziamento è infatti quello di correttezza e buona fede, da coordinarsi con la libertà di iniziativa economica di cui all’art. 41 Cost..