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Novità giurisprudenziali 24 gennaio 2018, a cura di Monica Serra.

15.03.2021 | News

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– VISITE FISCALI PER I DIPENDENTI PUBBLICI –

Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica, 17 ottobre 2017, n. 206, pubblicato in G.U. n. 302 del 29 dicembre 2017

Il decreto n. 179/2017 pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 29 dicembre 2017, ha regolamentato le “modalità per lo svolgimento delle visite fiscali e per l’accertamento delle assenze dal servizio per malattia, nonché l’individuazione delle fasce orarie di reperibilità” per i dipendenti pubblici.

La visita fiscale può essere richiesta fin dal primo giorno di assenza mediante il canale telematico messo a disposizione dall’INPS (art. 1), e può essere effettuata “con cadenza sistematica e ripetitiva, anche in prossimità delle giornate festive e di riposo settimanale” (art. 2).

Le fasce di reperibilità sono individuate negli orari 9-13 e 15-18, anche nel giorni non lavorativi e festivi (art. 3), e ne sono esclusi solo i lavoratori con patologie gravi che richiedano trattamenti salvavita, derivanti da particolari cause di servizio oppure da stati patologici relativi a situazioni di invalidità riconosciuta e pari o superiore al 67% (art. 4).

Non cambia la necessità di comunicazione di variazione dell’indirizzo di reperibilità all’INPS (art. 6) e, nel caso in cui la visita non sia effettuata per assenza del lavoratore al domicilio indicato, viene data immediata comunicazione al datore di lavoro e il lavoratore è invitato a visita ambulatoriale presso l’INPS (art. 7); il lavoratore sarà inviato ad effettuare una visita ambulatoriale anche nel caso in cui dissenta dalle conclusioni redatte dal medico nel verbale, ma tale dissenso dovrà essere eccepito “seduta stante” al medico (art. 8).

– ISPETTORATO DEL LAVORO E GUARDIA DI FINANZA: PROTOCOLLO PER IL CONTRASTO ALLO SFRUTTAMENTO DI LAVORO IRREGOLARE –

Protocollo d’intesa relativo ai rapporti di collaborazione tra l’Ispettorato nazionale del Lavoro e la Guardia di Finanza.

Con questo protocollo d’intesa l’Ispettorato nazionale del Lavoro e la Guardia di Finanza hanno stretto una collaborazione istituzionale per l’individuazione e il contrasto delle forme di lavoro irregolare in tutti i settori, compreso quello marittimo.

In particolare, le parti del Protocollo dovranno coordinarsi, anche su “azioni a progetto” e per singoli settori, analizzando periodicamente l’andamento in occasione di incontri a cadenza quadrimestrale per lo scambio dei dati e delle informazioni acquisite e, in ottica di ottimizzazione e risparmio nelle operazioni, per evitare la sovrapposizione di interventi ispettivi.

Non solo, ma quando nel corso delle operazioni emergano “situazioni che, a causa delle particolari condizioni ambientali e temporali, possano consigliare l’intervento della forza pubblica”, sarà possibile  il supporto dirtto della Guardia di Finanza.

– CORTE UE: LAVORATORI AUTONOMI, DISOCCUPAZIONE E MANTENIMENTO DEL DIRITTO A SOGGIORNARE SUL TERRITORIO DI UNO STATO MEMBRO –

Corte di Giustizia dell’Unione Europea, sentenza n. 1004/2017, causa C-442/2016

Secondo la Corte di Giustizia dell’Unione Europea, il cittadino di uno Stato membro che non è più in grado di esercitare la propria attività come lavoratore autonomo conserva comunque tale status e per tale ragione può mantenere il diritto di soggiornare nel territorio di un altro Stato membro per un periodo superiore a tre mesi.

In particolare, la Corte di Giustizia si è espressa sul caso di un imbianchino rumeno che, a causa della crisi e dopo diversi anni di lavoro in Irlanda, non era più riuscito a svolgere la propria attività con la quale soggiornava regolarmente sul territorio irlandese, versando le tasse, i contributi previdenziali e le altre imposte dovute. Tuttavia, nel 2012 il lavoratore si era trovato costretto a cessare la propria attività e a registrarsi presso le autorità irlandesi come persona in cerca di occupazione; le autorità irlandesi respingevano però la domanda in quanto – dopo la cessazione dell’attività lavorativa – il lavoratore non avrebbe dimostrato di disporre di un valido titolo per continuare a soggiornare in territorio irlandese.

Sul punto la Corte di Giustizia ha chiarito che “il cittadino dell’Unione che abbia cessato di essere un lavoratore subordinato o autonomo conserva la qualità di lavoratore subordinato o autonomo” anche quando “trovandosi in stato di disoccupazione involontaria debitamente comprovata dopo aver esercitato un’attività per oltre un anno, si è registrato presso l’ufficio di collocamento competente al fine di trovare un lavoro”. Per questo motivo è errato limitare la nozione di disoccupazione involontaria ai soli casi di lavoro subordinato, perché questa consegue anche alle ipotesi di cessazione di un’attività professionale autonoma che derivi da ragioni indipendenti dalla volontà della persona interessata, così come i periodi di crisi economica.

Secondo i giudici, “analogamente a un lavoratore subordinato che può involontariamente perdere il suo lavoro dipendente a seguito, in particolare, di un licenziamento, una persona che ha esercitato un’attività autonoma può trovarsi costretta a cessare tale attività. Questa persona potrebbe pertanto trovarsi in una situazione di vulnerabilità paragonabile a quella di un lavoratore subordinato licenziato. In simili circostanze, non sarebbe giustificato che detta persona non beneficiasse, per quanto riguarda il mantenimento del suo diritto di soggiorno, della tutela di cui gode una persona che abbia cessato di essere un lavoratore subordinato“.

– CONGEDO PARENTALE –

Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sentenza 30 ottobre 2017 n. 4993

Con la sentenza in oggetto il Consiglio di Stato ha affermato che la disciplina civilistica dei congedi parentali si applica anche agli appartenenti alle Forze Armate e di Polizia (civile e militare), tenendo conto delle specificità di ciascun ordinamento, ma ha al contempo statuito che non spetta alcun permesso e congedo parentale al padre la cui moglie, casalinga, svolge esclusivamente attività domestiche che le consentano di prendersi cura del figlio, salvo che ciò non possa avvenire in ragione di specifiche, concrete e ben documentate ragioni.

– LICENZIAMENTO PER ABUSO DEL CONGEDO PARENTALE –

Corte di Cassazione, sezione Lavoro, sentenza 11 gennaio 2018 n. 509

Con una recentissima sentenza la Corte di Cassazione ha ritenuto legittimo il licenziamento del padre che, assente dal lavoro perché in regime di congedo parentale, non si stava in realtà dedicando allo svolgimento di attività in favore del figlio; secondo i giudici, infatti, il diritto potestativo di astenersi dal lavoro non è del tutto discrezionale, e in quanto tale può soggiacere a controlli.

La sentenza trae origine dal licenziamento di un padre in congedo parentale cui era stato contestato dal datore di lavoro di non essersi dedicato in alcun modo al figlio per cui era stato richiesto il congedo. In sua difesa l’uomo aveva sostenuto che nel “T.U. maternità e paternità” (d.lgs. 151/2001) non vi sarebbe alcuna traccia del fatto che il periodo di congedo vada gestito garantendo al minore una presenza prevalente: l’istituto, infatti, sarebbe volto solamente a soddisfare i bisogni affettivi e relazionali del figlio.

La Corte di Cassazione ha però stabilito che se il lavoratore abusa di tale diritto – svolgendo attività non in diretta relazione alla cura del bambino -, lede comunque il vincolo fiduciario, con la conseguenza che il recesso può essere quindi considerato legittimo.

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