L’attività di tutela svolta al fianco di persone in condizioni di svantaggio ci fa propendere ad affermare che l’organizzazione del lavoro debba, a condizioni di ragionevolezza, armonizzarsi con primarie esigenze personali, familiari e sociali dei lavoratori e delle lavoratrici. E ciò attraverso l’adozione di soluzioni ragionevoli e condivise che possano garantire la conciliazione dei tempi e delle modalità della prestazione con le peculiarità del singolo, se del caso anche con l’intervento “facilitatore” di figure sindacali (ad esempio delegato sociale o RLS) e di specifiche figure aziendali o di figure terze quali: diversity manager, disability manager, Consigliere e Consiglieri di fiducia.
Agendo diversamente, il datore di lavoro rischia di compromettere la dignità, la libertà e la salute della persona e quindi di esporsi a discriminazione e a violazione dei doveri di protezione di cui all’art. 2087.
Nel caso di reclami o vertenze in materia di disparità di genere rischia anche di perdere i benefici di cui alla legge sulla Certificazione di parità con conseguente danno reputazionale.
Queste tematiche vengono approfondite nel corso del dibattito che si terrà in Camera del lavoro il 13 novembre 2023.
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