Tra tutti i temi del Diritto del Lavoro, quello del lavoro carcerario è certamente quello più oscuro e misterioso. Nonostante la nostra Costituzione abbia stabilito principi elevati a proposito della “pena”, quello che accade all’interno delle carceri viene generalmente ignorato.
Secondo il nostro ordinamento, la pena deve tendere alla rieducazione del condannato e questo in concreto significa che lo Stato deve (o meglio dovrebbe) impegnarsi per garantire ai detenuti lavoro, formazione, istruzione, cioè tutti gli strumenti necessari per rientrare nella società.
Secondo gli ultimi dati diffusi dal Ministero della Giustizia, gggi, in Italia, le persone detenute nelle patrie galere sono 55.381, uomini, donne, italiani e stranieri, a fronte di una “capienza regolamentare” di 50.174. Di questi, solo 14.570 lavorano.
Il lavoro, nel sistema carcerario, può essere svolto sia all’interno della struttura che all’esterno. Il lavoro interno (cosiddetto “intramurario”), a sua volta, può essere svolto in favore di imprese o cooperative private, che beneficiano di particolari sgravi fiscali e contributivi, oppure alle dipendenze dell’Amministrazione Penitenziaria stessa.
La possibilità di accedere al lavoro per “terzi” (sia interno che esterno) dipende, soprattutto, dalle convenzioni che il singolo carcere riesce a stringere con imprese e cooperative e da progetti che in genere sono sostenuti e predisposti da associazioni: il carcere di Bollate è un esempio virtuoso, dal momento che quasi tutti i detenuti lavorano.
La situazione generale, però, è molto diversa.
La maggior parte dei detenuti che lavorano – si tratta di 10.175 persone – può accedere unicamente ai cosiddetti “lavori domestici” alle dirette dipendenze dell’Amministrazione Penitenziaria. I nomi di quei lavori sono anacronistici, richiamano alla memoria carceri antiche, celle anguste e cancelli pesanti: parliamo di scopini, spesini, piantoni e scrivani, che insieme ai cuochi e ai porta vitto, guadagnano, mediamente 2,50 euro all’ora. Meno di una colf, meno di un precario con i voucher, meno di tutti.
I detenuti, invece, che hanno la fortuna di lavorare per conto di una società o di una cooperativa esterna percepiscono uno stipendio “normale”, mentre le paghe di scopini, porta vitto e piantoni – la cosiddetta mercede – sono fermi ai livelli del 1994 e, nel frattempo, si sono ridotti i fondi per retribuire i detenuti si sono progressivamente ridotti.
Già in diverse occasioni i Tribunali hanno condannato il Ministero della Giustizia a pagare ai detenuti le “differenze retributive”, cioè quelle somme che sono appunto la differenza tra quanto gli spesini, i porta vitto, i piantoni avrebbero dovuto percepire e quanto invece hanno effettivamente percepito. Purtroppo, però, queste sentenze restano una goccia nel mare e non risolvono il problema strutturale della situazione dei detenuti in Italia.
Lavoro in carcere e diritti. Quali diritti?
In linea di principio, il detenuto lavoratore ha gli stessi diritti del lavoratore libero. Il riconoscimento dei diritti del lavoratore detenuto si trovano in varie parti del nostro ordinamento: dalla Costituzione al codice civile, passando per la Legge denominata “ordinamento penitenziario” e le norme speciali di diritto del lavoro, con i contratti collettivi. Quindi, con un’opera di interpretazione, è possibile affermare che l’orario di lavoro del detenuto deve rispettare le regole generali sia per quanto riguarda la durata settimanale che quella giornaliera; è diritto del lavoratore detenuto godere del riposo festivo e delle ferie, in considerazione della funzione di recupero psicofisico di questi due istituti. Allo stesso modo, devono essere riconosciuti gli assegni familiari, la tutela assicurativa e previdenziale, il trattamento di fine rapporto e quello pensionistico e l’indennità di disoccupazione.
Il tema della mercede
La mercede è il compenso spettante al lavoratore per la prestazione lavorativa effettuata; la sua determinazione è stabilita da una apposita commissione ed è ancorata al trattamento economico previsto dai contratti collettivi di lavoro, con previsione della riduzione fino a 1/3 rispetto alle retribuzioni ex ccnl. Purtroppo, la Commissione che deve stabilire i livelli delle mercedi non si riunisce dal 1993-1994 e quindi da quel momento, di fatto, i compensi dei lavoratori detenuti domestici sono rimasti invariati.
Inoltre, la Commissione che deve stabilire i livelli delle mercedi ha ritenuto di tenere, quale riferimento, il contratto collettivo dei lavoratori domestici che presenta già dei livelli retributivi particolarmente contenuti: il mancato adeguamento dai primi anni novanta è, quindi, ancora più grave.
In questo contesto è evidente il cortocircuito: l’Amministrazione Penitenziaria – e, per suo tramite, lo stesso Ministero della Giustizia – si trova, suo malgrado, a essere causa di discriminazione e di condotte contrarie alla legge, addirittura recidive, dimenticando così del tutto la funzione di rieducazione, che invece deve essere garantita.