Oggi trattiamo il tema del demansionamento con riferimento a una recente pronuncia della Corte di Cassazione.
Se negli ultimi tempi la giurisprudenza ha spesso richiesto al lavoratore di dimostrare il danno (da demansionamento) subìto, a seguito della sentenza n. 23432 del 17 novembre 2016 emerge che l’entità del danno può essere determinata dal giudice anche in via equitativa, paramentrandola alla retribuzione mensile (o a una sua percentuale) moltiplicata per il numero di mesi di demansionamento.
La qualità e quantità dell’esperienza lavorativa pregressa, il tipo di professionalità colpita, la durata del demansionamento e l’esito finale della dequalificazione sono stati considerati elementi sufficienti affinché il giudice possa, presuntivamente, desumere l’esistenza di una lesione e quantificare il danno patito dal lavoratore in termini di prevedibile frustrazione e menomazione dell’attività e dell’immagine professionale.
Qui il testo della sentenza per esteso